Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 47 -
Sanzioni per casi specifici 1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22,
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.