Art. 1 - La convocazione degli organi collegiali dell'Istituto deve
essere disposta, fatti salvi i casi eccezionali, in modo da evitare
coincidenze di riunioni nelle stesse ore del medesimo giorno, di due o
più organi collegiali cui sono interessate le stesse persone e, salvo
casi eccezionalmente gravi, al di fuori dell'orario didattico.
La convocazione deve essere fatta con lettera ufficiale diretta ai
singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo o
circolare per quanto riguarda studenti e docenti. Le lettere e gli
avvisi di convocazione devono indicare con precisione gli argomenti da
trattare in quella seduta e non si può deliberare su argomenti diversi
da quelli previsti, salvo la totalità di presenza dei membri spettanti
all'organo ed il parere unanime degli stessi.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi , in prima votazione, e a maggioranza relativa
nelle successive.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a
pagine numerate e successivamente approvato.
Art. 2- Ciascuno degli organi collegiali, all'inizio dell'anno
scolastico, programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle
proprie competenze allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile,
un ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando a date
prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui
sia stato possibile prevedere con certezza la necessità di adottare
decisioni, proposte o pareri.
Art. 3 - Tutte le componenti possono avanzare proposte di attività che
verranno esaminate dai vari organi secondo le competenze specifiche.
Art. 4- Le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata
annuale hanno luogo nello stesso giorno entro il secondo mese dell'anno
scolastico, in data da stabilire dal Consiglio di Istituto, fatte salve
diverse disposizioni ministeriali.
Art. 5- Il Consiglio di Classe è convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.
Art. 6- Il Collegio dei Docenti è convocato dal Preside ogni volta che
se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi ;
la presenza è obbligatoria nell'ambito delle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 7- La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente
successiva al decreto di nomina dei relativi membri da parte del
Provveditore agli studi, è disposta dal Preside entro dieci giorni dal
Decreto di nomina dei membri.
Art. 8- Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal
Preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio
stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti rapportata al numero componenti il Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In parità dei
voti è eletto il più anziano di età.
Con separata votazione, sempre a scrutinio segreto, sarà eletto il Vice
Presidente.
Art. 9- Il Presidente neo eletto, nella seduta stessa, assume la
Presidenza e fa procedere alla elezione della Giunta Esecutiva.
Si intendono candidati tutti i membri del Consiglio con esclusione dei
membri di diritto. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto su lista
unica comprendente tutti i componenti eletti del Consiglio.
Ciascun elettore può votare per quattro nominativi: un docente, un
genitore, un non docente,
uno studente.
A parità dei voti è eletto il più anziano di età.
Alle votazioni per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca
nella Giunta Esecutiva partecipano tutti i componenti del Consiglio.
Art. 10 - Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente d'intesa
con il Presidente della Giunta Esecutiva.
Su richiesta del Presidente della Giunta il Presidente è tenuto a
disporne la convocazione, come pure su richiesta dei componenti.
Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche salvo diversa
disposizione del Presidente qualora l'argomento trattato lo richieda o
il comportamento del pubblico non consenta un corretto svolgimento della
seduta.
Art. 11- L'assenza non giustificata alle riunioni per tre sedute
consecutive di un consigliere ne comporta la decadenza.
In tal caso e nel caso di dimissioni di membri la surroga avviene con
coloro che li seguono immediatamente nell'ordine dei voti riportati.
Art. 12- La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore
agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall' art. 6
ultimo comma del D.P.R. n° 416 del 31.5.74, è predisposta nel mese di
settembre di ogni anno, ed è oggetto di discussione ed approvazione in
apposita seduta del consiglio di Istituto da convocarsi non oltre il 15
Novembre.
Tale relazione, firmata dal Presidente del consigli di Istituto e dal
Preside è inviata entro 15 giorni dall'approvazione al Provveditore e al
Consiglio Scolastico Provinciale.
Art. 13- Gli atti del Consiglio di Istituto, in copia integrale,
firmata dal Presidente e dal segretario verranno affissi all'albo entro
8 giorni e per la durata di 10 giorni.
Il Preside provvede alla pubblicazione apponendo in calce la data di
inizio e quella finale di pubblicazione della stessa.
Art. 14- Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è
convocato dal Preside :
a) nel mese di Maggio, per la valutazione del periodo di formazione dei
docenti ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n°417 del 31.5.1974;
b) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai
singoli docenti a norma dell'art. 66 del succitato d.p.r.;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alla
vigente normativa in materia.

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