IMMOTA MANET AESCULUS

LICEO SCIENTIFICO STATALE  "GALILEO GALILEI" DI TERNI

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Premessa
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Titolo 2°
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Titolo 4°
  Titolo 5°
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Titolo 7°
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Titolo 10°
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Titolo 14°
  Titolo 15°

Titolo 14° - Sanzioni disciplinari allievi - Regolamento applicativo

 

 
art. 49   Regolamento di disciplina
Obiettivi del presente regolamento di disciplina sono:
1) garantire il corretto svolgimento della attività didattica e il diritto allo studio;
2) garantire la pari dignità, la civile convivenza, il rispetto reciproco;
3) tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico;
Il presente regolamento si fonda sul principio della responsabilità personale e sul principio della progressività delle sanzioni in caso di recidiva.

Art. 1
Sanzioni

Le sanzioni che il regolamento prevede sono i seguenti:
1) Richiamo verbale;
2) Ammonizione scritta;
3) L'allontanamento temporaneo dall'aula;
4) L'allontanamento temporaneo dalla scuola.

Art. 2
Richiamo verbale

Il richiamo verbale è irrogato:
1) per ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
2) per turbativa allo svolgimento delle lezioni;
3) frequenza non regolare e senza valide motivazioni, delle lezioni.

Competenza a infliggere il richiamo:
- il docente della disciplina, per i capoversi 1 e 2, con annotazione sul registro personale;
- il coordinatore di classe, per il capoverso 3, con segnalazione alla famiglia.

Art. 3
Ammonizione scritta

La sanzione della ammonizione scritta è inflitta dal consiglio di classe nei seguenti casi:
1) recidiva dei comportamenti di cui all'art. precedente;
2) reiterata turbativa allo svolgimento delle lezioni.

La sanzione della ammonizione scritta è inflitta dal Preside nei seguenti casi:
1) mancato rispetto delle disposizioni organizzative della scuola;
2) mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza nei locali della scuola;
3) comportamenti non dolosi e senza colpa grave, che comportino danni alla scuola o al suo patrimonio ( in tali casi, per il principio della riparazione del danno, è dovuto il risarcimento del danno provocato da comportamenti colposi o non rispettosi delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola).
Della irrogazione della sanzione della ammonizione scritta viene data comunicazione alle famiglie.

Art. 4
Allontanamento temporaneo dalla lezione

Il provvedimento dell'allontanamento dalle lezioni è adottato dal docente in servizio nella classe qualora il livello di turbativa impedisca lo svolgimento della lezione o per motivi precauzionali, e quando si tema il degenerare di situazioni a rischio tra studenti.
Lo studente allontanato dovrà essere immediatamente sentito dall'ufficio di Presidenza che valuterà se lo studente debba essere riammesso in classe, e disporrà, qualora ne ricorrano gli estremi, gli atti per la irrogazione della sanzione disciplinare prevista.

Art. 5
Allontanamento temporaneo dalla scuola

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni è inflitta dal Consiglio di Classe, per un massimo di cinque giorni, e viene irrogata per comportamenti che offendano la morale, la dignità, le libertà individuali, la coscienza ed il credo di ogni appartenente alla comunità scolastica; per danneggiamento colposo dei beni e delle attrezzature scolastiche, per fatti gravi o recidivanti di turbativa scolastica.
L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori, fino ai quindici giorni, è inflitto dal Consiglio di Classe e viene irrogato per recidiva a comportamenti precedenti, per comportamenti gravemente offensivi della comunità scolastica e dei suoi componenti o in recidiva dei precedenti, per minacce, oltraggio, furto, per danneggiamento doloso delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza ed altri reati penalmente perseguibili.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto per reati gravi o se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e del persistere della situazione di pericolo.
Nei casi previsti dai commi precedenti e dall'art. 3, qualora ricorrano circostanze attenuanti, avuto riguardo alla precedente condotta, e qualora in caso di danneggiamento l'allievo abbia immediatamente provveduto al risarcimento o al ripristino funzionale dei beni danneggiati può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita.
Delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalla scuola va data comunicazione alla famiglia e al Provveditorato agli studi competente.

Art. 6

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 7
Diritto dello studente ad esporre le proprie ragioni

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di uno studente,se prima non sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o mediante produzione di memoria scritta.

Art. 8
Diritto a ricorrere

Contro la sanzione disciplinare della ammonizione scritta è ammesso ricorso, da parte dello studente sanzionato, al Comitato di garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.
Il Comitato di garanzia, composto da due studenti, due docenti, un rappresentante del personale non docente, designati dalle rispettive componenti, si riunisce entro cinque giorni dalla presentazione, per deliberare sul ricorso presentato.
Le delibere sono valide se partecipa alla riunione la maggioranza assoluta dei membri.
Il Comitato di garanzia decide, su richiesta di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento disciplinare.
Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta della comunicazione, al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Art. 9
Attività a favore della comunità scolastica

In alternativa alla sanzione dell'ammonimento scritto è possibile concordare, in sostituzione della sanzione e prima della sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica.
Tale attività è proposta dallo stesso studente ed è concordata con il Preside ed un rappresentante degli studenti nel Comitato dei garanti.

Art. 10
Ravvedimento operoso

L'allievo cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonimento scritto o della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni di cui al comma 1 dell'art. 4, e che per almeno quattro mesi dalla sua irrogazione abbia tenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento dell'ammonizione scritta o, in caso di allontanamento dalle lezioni, l'annullamento degli effetti della sanzione stessa.
Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva.

Art. 11

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni la scuola provvederà, d'accordo con lo studente e la famiglia, nei modi concordati, a tener un rapporto atto a preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 12

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 13

Delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni per più di tre giorni deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.

Art. 14

Delle sanzioni definitive e non seguite da ravvedimento operoso sarà tenuto conto nella valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Rimangono fuori dalla regolamentazione disciplinare tutti gli atti aventi rilevanza penale, quale l'occupazione di edifici, l'interruzione o la turbativa di pubblico servizio (art. 633 C.P. e ex art. 340 C.P..), sui quali ha prevalenza l'azione penale.
 

 
Titolo 15° - Organi garanti dell'applicazione del regolamento  

Art. 50 - Il Consiglio di Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Preside sono garanti della corretta applicazione del presente regolamento che deve costituire un punto di riferimento chiaro per tutte le componenti, per la salvaguardia dei diritti di ciascuno e per l'esatto adempimento dei doveri che a ciascuno competono.
In tal modo i rapporti tra le componenti saranno ispirati alla collaborazione e alla maturità democratica e civile.
 


 

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