art. 49 Regolamento di
disciplina
Obiettivi del presente regolamento di disciplina sono:
1) garantire il corretto svolgimento della attività didattica e il
diritto allo studio;
2) garantire la pari dignità, la civile convivenza, il rispetto
reciproco;
3) tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio
scolastico;
Il presente regolamento si fonda sul principio della responsabilità
personale e sul principio della progressività delle sanzioni in caso di
recidiva.
Art. 1
Sanzioni
Le sanzioni che il regolamento prevede sono i
seguenti:
1) Richiamo verbale;
2) Ammonizione scritta;
3) L'allontanamento temporaneo dall'aula;
4) L'allontanamento temporaneo dalla scuola.
Art. 2
Richiamo verbale
Il richiamo verbale è irrogato:
1) per ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
2) per turbativa allo svolgimento delle lezioni;
3) frequenza non regolare e senza valide motivazioni, delle lezioni.
Competenza a infliggere il richiamo:
- il docente della disciplina, per i capoversi 1 e 2, con annotazione
sul registro personale;
- il coordinatore di classe, per il capoverso 3, con segnalazione alla
famiglia.
Art. 3
Ammonizione scritta
La sanzione della ammonizione scritta è
inflitta dal consiglio di classe nei seguenti casi:
1) recidiva dei comportamenti di cui all'art. precedente;
2) reiterata turbativa allo svolgimento delle lezioni.
La sanzione della ammonizione scritta è inflitta dal Preside nei
seguenti casi:
1) mancato rispetto delle disposizioni organizzative della scuola;
2) mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza nei locali della
scuola;
3) comportamenti non dolosi e senza colpa grave, che comportino danni
alla scuola o al suo patrimonio ( in tali casi, per il principio della
riparazione del danno, è dovuto il risarcimento del danno provocato da
comportamenti colposi o non rispettosi delle disposizioni organizzative
e di sicurezza della scuola).
Della irrogazione della sanzione della ammonizione scritta viene data
comunicazione alle famiglie.
Art. 4
Allontanamento temporaneo dalla lezione
Il provvedimento dell'allontanamento dalle
lezioni è adottato dal docente in servizio nella classe qualora il
livello di turbativa impedisca lo svolgimento della lezione o per motivi
precauzionali, e quando si tema il degenerare di situazioni a rischio
tra studenti.
Lo studente allontanato dovrà essere immediatamente sentito dall'ufficio
di Presidenza che valuterà se lo studente debba essere riammesso in
classe, e disporrà, qualora ne ricorrano gli estremi, gli atti per la
irrogazione della sanzione disciplinare prevista.
Art. 5
Allontanamento temporaneo dalla scuola
La sanzione dell'allontanamento temporaneo
dalle lezioni è inflitta dal Consiglio di Classe, per un massimo di
cinque giorni, e viene irrogata per comportamenti che offendano la
morale, la dignità, le libertà individuali, la coscienza ed il credo di
ogni appartenente alla comunità scolastica; per danneggiamento colposo
dei beni e delle attrezzature scolastiche, per fatti gravi o recidivanti
di turbativa scolastica.
L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori, fino ai quindici
giorni, è inflitto dal Consiglio di Classe e viene irrogato per recidiva
a comportamenti precedenti, per comportamenti gravemente offensivi della
comunità scolastica e dei suoi componenti o in recidiva dei precedenti,
per minacce, oltraggio, furto, per danneggiamento doloso delle
attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza ed altri
reati penalmente perseguibili.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto per reati gravi o se vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla
gravità del reato e del persistere della situazione di pericolo.
Nei casi previsti dai commi precedenti e dall'art. 3, qualora ricorrano
circostanze attenuanti, avuto riguardo alla precedente condotta, e
qualora in caso di danneggiamento l'allievo abbia immediatamente
provveduto al risarcimento o al ripristino funzionale dei beni
danneggiati può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quella
rispettivamente stabilita.
Delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalla scuola va data
comunicazione alla famiglia e al Provveditorato agli studi competente.
Art. 6
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
Art. 7
Diritto dello studente ad esporre le proprie ragioni
Nessun provvedimento disciplinare può essere
adottato nei confronti di uno studente,se prima non sia stato invitato
ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o mediante produzione di
memoria scritta.
Art. 8
Diritto a ricorrere
Contro la sanzione disciplinare della
ammonizione scritta è ammesso ricorso, da parte dello studente
sanzionato, al Comitato di garanzia, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sua irrogazione.
Il Comitato di garanzia, composto da due studenti, due docenti, un
rappresentante del personale non docente, designati dalle rispettive
componenti, si riunisce entro cinque giorni dalla presentazione, per
deliberare sul ricorso presentato.
Le delibere sono valide se partecipa alla riunione la maggioranza
assoluta dei membri.
Il Comitato di garanzia decide, su richiesta di chi vi abbia interesse,
anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del regolamento disciplinare.
Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta della comunicazione,
al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la
sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il
grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
Art. 9
Attività a favore della comunità scolastica
In alternativa alla sanzione dell'ammonimento
scritto è possibile concordare, in sostituzione della sanzione e prima
della sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della
comunità scolastica.
Tale attività è proposta dallo stesso studente ed è concordata con il
Preside ed un rappresentante degli studenti nel Comitato dei garanti.
Art. 10
Ravvedimento operoso
L'allievo cui sia stata inflitta la sanzione
dell'ammonimento scritto o della sanzione dell'allontanamento dalle
lezioni di cui al comma 1 dell'art. 4, e che per almeno quattro mesi
dalla sua irrogazione abbia tenuto un comportamento ravveduto ed
operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento
dell'ammonizione scritta o, in caso di allontanamento dalle lezioni,
l'annullamento degli effetti della sanzione stessa.
Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva.
Art. 11
Nei periodi di allontanamento dalle lezioni la
scuola provvederà, d'accordo con lo studente e la famiglia, nei modi
concordati, a tener un rapporto atto a preparare il rientro nella
comunità scolastica.
Art. 12
Le sanzioni per le mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione e
sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 13
Delle sanzioni comportanti l'allontanamento
dalle lezioni per più di tre giorni deve essere fatta menzione nella
pagella scolastica.
Art. 14
Delle sanzioni definitive e non seguite da
ravvedimento operoso sarà tenuto conto nella valutazione relativa al
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Rimangono fuori dalla regolamentazione disciplinare tutti gli atti
aventi rilevanza penale, quale l'occupazione di edifici, l'interruzione
o la turbativa di pubblico servizio (art. 633 C.P. e ex art. 340 C.P..),
sui quali ha prevalenza l'azione penale.

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