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Titolo 2° -
Studenti:
orario delle lezioni - ritardi - uscite anticipate - assenze
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Giustificazioni - Intervallo
Art. 15- Il portone della scuola sarà aperto
alle ore otto.
a)Gli studenti entreranno nelle rispettive aule alle ore 7:55, al primo
suono della campana, per iniziare le lezioni alle ore 8:00.
b) L'entrata in ritardo è ammessa fino al termine della prima ora di
lezione ed in ogni caso mai durante lo svolgimento della stessa.
I ritardatari potranno accedere nelle aule solo se in possesso di
giustificazione scritta o di permesso provvisorio che dovrà essere
trasformato, il giorno successivo, in idonea giustificazione.
E' rimessa alla prudente valutazione del Preside o del docente delegato
la possibilità di concedere l'entrata, per casi eccezionali, oltre la
prima ora di lezione, mai comunque oltre il termine della seconda ora.
c) L'uscita anticipata, per seri inderogabili e comprovati motivi ed in
presenza di un genitore nel caso di allievi minorenni, è ammessa dalle
ore 11.10 e al termine di ogni ora di lezione.
L'uscita in ore diverse sarà ammessa solo in casi di estrema gravità. La
capacità giuridica degli studenti maggiorenni a firmare la richiesta di
uscita anticipata non dà assolutamente diritto alla stessa se non
sorretta da valida motivazione. Ogni uscita non autorizzata sarà
considerata abbandono arbitrario della scuola.
d) Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate il giorno stesso
del rientro a scuola. Resta valida la norma che prevede la presentazione
di certificato medico dopo cinque giorni di assenza consecutiva.
La Scuola provvederà comunque a segnalare telefonicamente o per iscritto
alle famiglie degli studenti più assenteisti la situazione relativa a
ritardi e assenze.
e) Al termine della seconda ora le lezioni saranno interrotte per poter
consentire un intervallo ricreativo di 10 minuti agli studenti.
Durante lo stesso gli studenti potranno consumare generi di ristoro
preventivamente ordinati alla ditta incaricata ed usufruire dei servizi
igienici, rimanendo però sotto la sorveglianza dei docenti
e senza allontanarsi dal piano su cui è situata l'aula di ognuno.
f) Durante le lezioni gli studenti non possono uscire dalle aule, salvo
casi urgenti e previo consenso degli insegnanti.
g) Durante la permanenza a scuola gli studenti dovranno tenere un
contegno corretto, rispettoso e di collaborazione con i compagni, i
docenti ed il personale di servizio, attenendosi a quanto disposto in
tema di sicurezza e segnalando alla presidenza ogni evenienza che possa
costituire turbativa al regolare svolgimento delle attività.

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Titolo 3° - Assemblee |
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Art. 16- Assemblea di istituto- E' consentito lo svolgimento di una
assemblea di istituto al mese, con la durata massima di una giornata di
lezione. Non possono aver luogo assemblee di istituto nell'ultimo mese
di lezione.
a) Le assemblee di istituto devono essere richieste almeno cinque giorni
prima del loro svolgimento da almeno il 10% degli studenti o, se
costituito, dal comitato studentesco di istituto, composto dai
rappresentanti di classe eletti.
b) La richiesta di assemblea dovrà contenere chiaramente la data di
convocazione e la enunciazione dell'ordine del giorno e della riunione
dovrà essere redatto verbale.
c) Gli studenti sono tenuti a darsi un regolamento in merito allo
svolgimento delle assemblee da consegnare al Consiglio di Istituto.
d) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono
essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari,
lavori di gruppo.
e) Per la partecipazione di esperti esterni alle assemblee dovrà essere
richiesta esplicita autorizzazione al Consiglio di Istituto.
f) Nel caso la scuola non disponga di locale atto ad accogliere tutti i
partecipanti alle assemblee, le stesse potranno svolgersi per classi
parallele o per corsi.
g) Le assemblee avranno inizio immediatamente dopo l'appello dei
presenti, onde evitare che estranei si introducano nell'edificio e per
certificare la presenza degli allievi nella scuola.
h) La partecipazione alla assemblea di istituto non è obbligatoria e
pertanto gli studenti non interessati potranno lasciare la scuola
all'inizio della stessa o astenersi, se indetta per l'intera giornata,
dalla frequenza scolastica.
Art. 17- Assemblee di classe- Gli studenti possono svolgere, durante
l'orario di lezione, una assemblea di classe al mese della durata
massima di due ore.
Dette assemblee, che debbono svolgersi sempre in giorni diversi della
settimana, devono essere richieste dai rappresentanti di classe almeno
tre giorni prima della loro effettuazione. Della seduta deve essere
redatto verbale.
E' consentita, compatibilmente con la disponibilità dei locali e nei
giorni di apertura pomeridiana, altra assemblea mensile al di fuori
dell'orario delle lezioni.
Relativamente agli articoli 16 e 17 il Preside ha potere di intervento
in caso di consta-tata impossibilità di ordinato svolgimento
dell'assemblea.
Art. 18 - Assemblee dei genitori- I genitori hanno diritto ad assemblee
di classe e di istituto, da svolgersi sempre al di fuori dell'orario di
lezione.
L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe e la data
di effettuazione concordata con il preside.
L'assemblea di istituto è richiesta dal presidente della assemblea, ove
eletto, dalla maggioranza del comitato dei rappresentanti di classe o da
almeno duecento genitori.
Il Preside, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione.
Le assemblee si svolgono con le stesse modalità indicate per gli
studenti.
Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

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