IMMOTA MANET AESCULUS

LICEO SCIENTIFICO STATALE  "GALILEO GALILEI" DI TERNI

 

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Premessa
  Titolo1°
Titolo 2°
  Titolo 3°
Titolo 4°
  Titolo 5°
  Titolo 6°
Titolo 7°
  Titolo 8°
  Titolo 9°
Titolo 10°
  Titolo 11°
  Titoli 12° e 13°

Titolo 14°
  Titolo 15°



Titolo 4° - Formazione delle classi e assegnazione docenti

 
Art. 19 - Formazione classi e criteri di assegnazione degli alunni alle stesse-

La costituzione delle classi prime avverrà prioritariamente sulla base degli indirizzi di studio prescelti dagli allievi e dalle famiglie.
Nel caso di formazione di più classi dello stesso indirizzo, il criterio di assegnazione degli allievi alle varie sezioni dovrà basarsi sul principio della massima omogeneità delle stesse con riguardo agli esiti finali del corso di studi inferiore, compatibilmente con una corretta strutturazione delle squadre di educazione fisica e del raggruppamento degli allievi che studiano una lingua straniera diversa dal gruppo principale nonché, ove possibile, favorendo la formazione di gruppi provenienti dalla stessa scuola media.
Gli allievi dichiarati non promossi mantengono il diritto alla permanenza nella stessa sezione, salvo diversa ed esplicita richiesta. Potrà procedersi ad assegnazione a sezioni diverse solo nel caso di variazione del corso di indirizzo della classe successiva o quando l'elevato numero dei componenti la stessa non consenta l'inserimento dei ripetenti nella classe.

Art, 20 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi-

I docenti assunti in servizio nella scuola saranno assegnati ai corsi e alle classi, in presenza di più cattedre della stessa disciplina, seguendo l'ordine delle operazioni di assegnazione alla scuola e, in tale ambito, con il criterio del maggior punteggio ricavabile dalla scheda di trasferimento, di immissione in ruolo, di nomina annuale. Una volta assegnati alle classi i docenti vi rimarranno stabilmente, in ossequio al principio della continuità didattica, e potranno essere assegnati ad altro corso o altre classi solo a causa di variazioni nell'organico o di accertata incompatibilità ambientale e comunque, ove possibile, gradualmente.


Titolo 5° - Orario di servizio di docenti e personale ATA
Art. 21 - L'orario di servizio dei docenti sarà compilato annualmente,sentite le proposte del Collegio Docenti, dal Capo di Istituto o docenti delegati sulla base di criteri generali ispirati a principi di organicità e didatticità nella disposizione delle ore di insegnamento, compatibilmente con la complessità del sistema scolastico, e dovranno tendere a garantire un ottimale utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi in generale.
Potrà tenersi conto dei desiderata personali solo se le richieste siano giustificate da situazioni gravi e opportunamente documentate, il cui soddisfacimento non dovrà però snaturare i criteri di base adottati o interferire con il regolare svolgimento della attività didattica.

Art. 22 - L'orario di servizio del personale non docente si effettua, di regola, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Per particolari esigenze di servizio o per garantire un più efficace e razionale utilizzo del personale, la articolazione dell'orario potrà subire variazioni relativamente all'inizio e fine del servizio.
Qualora si renda necessario effettuare turni pomeridiani, si procederà alla turnazione tra i dipendenti, salvo accordi tra gli stessi e il capo di istituto per sistemi diversi che garantiscano, comunque, la qualità del servizio.

Titolo 6°- Vigilanza sugli studenti


Art. 23 - La vigilanza sugli allievi compete a tutti gli operatori scolastici che hanno il dovere di impegnarsi, con la diligenza del buon padre di famiglia, per la tutela della incolumità fisica e della integrità morale degli studenti, e per garantire ad essi il rispetto delle proprie idee, della libertà religiosa e pari opportunità, ed impedire discriminazioni di ordine sociale, religioso, razziale e di sesso.

Art. 24- La vigilanza sugli allievi durante le ore di lezione è affidata ai docenti ed in via sussidiaria al personale ausiliario. In particolare i docenti devono:
a) trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso degli allievi;
b) vigilare sugli allievi durante l'intervallo delle lezioni (docenti della 2 ora di lezione), intervallo che dovrà essere rigorosamente contenuto nei dieci minuti previsti, con una sollecita ripresa delle lezioni;
c) vigilare sull'uscita dei propri allievi al termine delle lezioni;
d) non allontanarsi dall'aula di servizio se non per necessità urgenti e dopo aver affidato la classe al personale ausiliario;
e) accompagnare gli studenti nelle palestre e nei laboratori;
f) non utilizzare gli studenti per attività non dovute.

Art. 25- Il personale ausiliario deve:
a) vigilare sul piano dell'edificio assegnato e sugli allievi in esso presenti;
b) vigilare sulle classi in assenza, temporanea, dell'insegnante;
c) vigilare sugli allievi del piano durante l'intervallo, impedendone il travaso da piano a piano;
d) verificare che gli allievi in uscita dalla scuola siano in possesso di regolare permesso;
e) impedire l'accesso di estranei nella scuola, se non espressamente autorizzati.
f ) provvedere al ritiro dei registri di classe al termine delle lezioni e verificare la chiusura di porte e finestre al termine del servizio, con particolare riguardo alla porta della scala antincendio.
g) non allontanarsi dal posto di lavoro durante le ore di lezione e collocandosi nella postazioni assegnate, che consentono una visione completa dei locali scolastici.
h) vigilare e riferire su situazioni che possano risultare di pericolo per l'incolumità
delle persone.

art. 26- Tutti gli operatori scolastici hanno il dovere di riferire su fatti e circostanze che possano risultare di pregiudizio al regolare svolgimento delle attività didattiche e di segreteria.
 


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